Investire in oro rappresenta da sempre una strategia di protezione del capitale in tempi incerti. Tuttavia, anche l’oro è soggetto a una serie di regole fiscali che ogni investitore deve conoscere per evitare errori e ottimizzare il rendimento netto. In questo articolo vedremo in dettaglio quali sono le tasse su investimenti in oro in Italia, distinguendo tra oro fisico e strumenti finanziari, tra fase di acquisto, detenzione e vendita.
Introduzione: le diverse forme di investimento in oro
Oro fisico da investimento: lingotti e monete
L’oro fisico da investimento è quello che gode di esenzione IVA e comprende:
- lingotti o placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi;
- monete d’oro con purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800 e aventi corso legale (attuale o passato).
Questo tipo di oro può essere acquistato presso operatori professionali in oro autorizzati dalla Banca d’Italia.
Oro finanziario: ETF, futures, fondi
L’oro finanziario è rappresentato da strumenti che replicano il prezzo dell’oro o da cui derivano il proprio valore:
- ETC oro fisico (Exchange Traded Commodity con sottostante oro reale);
- futures e opzioni su oro;
- fondi comuni o SICAV che investono in oro o in azioni di società aurifere.
Questi strumenti si negoziano su mercati regolamentati e comportano obblighi fiscali specifici.
Oro da gioielleria e industriale: tassazione diversa
L’oro sotto forma di gioielli (anelli, collane, bracciali) o impiegato per usi industriali non è considerato oro da investimento. L’acquisto è soggetto a IVA al 22%, e in fase di rivendita si applicano regole generiche per la tassazione di beni mobili. Questa forma di oro, seppur molto popolare, non è quindi vantaggiosa dal punto di vista fiscale.
Tassazione sull’acquisto di oro in Italia
Esenzione IVA per l’oro da investimento
Come scritto prima, l’acquisto di oro fisico da investimento è esente IVA in base alla Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, che recepisce la direttiva UE 98/80/CE. Questo rende l’oro un investimento particolarmente efficiente, a differenza di altri beni mobili.
Acquisto di oro finanziario: dipende dallo strumento
Anche l’oro finanziario (ETF, fondi) non è soggetto a IVA, ma prevede:
- imposta di bollo annua dello 0,2% se custodito in un dossier titoli italiano;
- eventuali costi di transazione o gestione.
Se l’investimento avviene tramite intermediari esteri, possono sorgere ulteriori adempimenti (per esempio, può essere richiesta la compilazione del Quadro RW).
Tassazione sulla detenzione di oro
Nessuna imposta patrimoniale sull’oro fisico (per i privati)
Il possesso di oro fisico da investimento (monete e lingotti) non comporta imposte patrimoniali annuali per i privati residenti in Italia. Non è soggetto né a IMU né a IVAFE.
Se detenuto all’estero (es. in caveau svizzeri), va comunque dichiarato nel Quadro RW, ma non genera IVAFE, in quanto non è considerato un’attività finanziaria.
Imposta di bollo per l’oro finanziario
Se si investe in strumenti finanziari legati all’oro (ETC, fondi), l’imposta di bollo annua è pari allo 0,2% del valore di mercato, applicata automaticamente dagli intermediari italiani.
Tassazione sulla plusvalenza (capital gain) da vendita di oro
Aliquota standard del 26%
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di oro (fisico o finanziario) sono considerate redditi diversi e tassate con un’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come accade per le azioni o le obbligazioni. Tuttavia, l’oro da investimento fisico ricade normalmente nel regime dichiarativo; pertanto è il contribuente a dover dichiarare le plusvalenze nel Quadro RT e versare l’imposta tramite Modello F24. Più semplice il caso degli ETC (oro da investimento finanziario) che possono essere detenuti in regime amministrato; in questo caso le plusvalenze vengono tassate automaticamente dall’intermediario che agisce come sostituto d’imposta.
Calcolo della plusvalenza con documentazione
Il calcolo si effettua come:
plusvalenza = prezzo di vendita − prezzo di acquisto
È pertanto fondamentale conservare la documentazione di acquisto per dimostrare il prezzo d’origine ed evitare eventuali accertamenti o – come vediamo nel paragrafo successivo – una tassazione iniqua.

Calcolo della plusvalenza senza documentazione: la “stretta” 2024
Dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio ha introdotto una novità cruciale:
se non si possiede una documentazione valida che attesti il prezzo di acquisto, la plusvalenza viene calcolata sull’intero corrispettivo incassato, anche se non si ha realizzato un vero guadagno.
Nella prassi, però, molti contribuenti — spesso con il tacito consenso dell’Agenzia delle Entrate — applicano il 26% su una base forfettaria pari al 25% del prezzo di vendita, come criterio presuntivo per compensare l’assenza di documentazione. Si tratta però di una prassi non codificata, che può non essere accettata in caso di controlli formali.
Compensazione delle minusvalenze
Le minusvalenze da oro, se dichiarate in regime dichiarativo nel Quadro RT, possono essere compensate con plusvalenze della stessa categoria (redditi diversi di natura finanziaria) nello stesso anno o nei quattro successivi, ma solo se anch’esse dichiarate nel medesimo regime. In altre parole, le plusvalenze sull’oro fisico non possono essere compensate con plusvalenze realizzate su azioni e obbligazioni se queste sono detenute in regime amministrato.
Quando si paga: dal momento della vendita
L’imposta del 26% si applica solo alla vendita. Se il valore dell’oro aumenta ma non viene venduto, nessuna imposta è dovuta.
Obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale
Quadro RT: dichiarazione delle plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di oro da investimento fisico devono essere indicate nel quadro RT del Modello Redditi, indipendentemente dal fatto che la vendita avvenga tramite un intermediario italiano o estero.
Questo perché gli intermediari non operano mai come sostituti d’imposta per l’oro da investimento fisico, perché, a differenza di altri strumenti finanziari, l’oro fisico resta sempre sotto regime dichiarativo, anche se acquistato o venduto tramite un operatore italiano autorizzato: spetta quindi al contribuente calcolare l’imposta (26%) e versarla autonomamente con modello F24. Come visto prima, è diverso il caso per l’oro da investimento finanziario (ETC) che può essere detenuto anche in regime amministrato e le cui plusvalenze non necessitano della dichiarazione nel Quadro RT.
Quadro RW: monitoraggio fiscale per l’oro detenuto all’estero
L’oro detenuto:
- in caveau esteri (es. Svizzera);
- oppure tramite intermediari esteri (es. ETC su piattaforme non italiane);
va dichiarato nel quadro RW, anche se non ha prodotto redditi. Questo obbligo riguarda:
- soggetti residenti in Italia;
- a prescindere dall’ammontare posseduto;
- e senza soglie di esenzione.
Consigli pratici per l’investitore in oro
Conservare sempre la documentazione di acquisto
Conserva fatture, ricevute, conferme bancarie o contratti. La mancata disponibilità di documenti comporta una tassazione piena sull’intero incasso, anche senza reale guadagno.
Valutare il regime fiscale degli strumenti finanziari
Gli ETC sull’oro, se detenuti presso banche italiane in regime amministrato, permettono di:
- delegare il calcolo e il pagamento dell’imposta;
- evitare la compilazione del quadro RT;
- non occuparsi del bollo (che viene addebitato direttamente).
Questo li rende più comodi rispetto alla gestione dell’oro fisico.
Attenzione alle soglie per l’antiriciclaggio
Le operazioni in oro fisico superiori a 12.500 euro devono essere segnalate, e il pagamento in contanti è vietato sopra soglie ridotte. Attenzione a rispettare le normative antiriciclaggio, in particolare in acquisti da soggetti esteri o rivendite frequenti.
Consultare un esperto per situazioni complesse
Per chi:
- investe importi consistenti;
- detiene oro all’estero;
- ha ricevuto oro in successione o donazione;
è sempre consigliabile affidarsi a un consulente fiscale. Gli errori nel calcolo della plusvalenza o nella dichiarazione possono portare a sanzioni pesanti.
Conclusioni
L’oro continua a rappresentare una riserva di valore strategica, soprattutto in scenari economici incerti. Tuttavia, per ottenere un rendimento realmente efficiente è fondamentale comprendere e rispettare le regole fiscali previste dall’ordinamento italiano.
Dalla distinzione tra oro fisico e oro finanziario, alla corretta gestione della documentazione e delle dichiarazioni fiscali (Quadro RT, RW, imposta di bollo), ogni dettaglio può fare la differenza tra una gestione ottimale e una fonte di potenziali sanzioni.
Per chi detiene oro all’estero, opera in regime dichiarativo o realizza plusvalenze importanti, l’assistenza di un consulente esperto può evitare errori costosi e aiutare a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.
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Fonti consultate
- Agenzia delle Entrate – guida alla fiscalità dei metalli preziosi
- Legge n. 7 del 17 gennaio 2000
- Legge di Bilancio 2024, commi 95–102
- Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2013
- Portale FiscoOggi – articoli su oro da investimento e plusvalenze
- Direttiva 98/80/CE del Consiglio UE